di Redazione Lavoratorio.it - Pubblicato il 12/01/2026

Due operai al lavoro in un cantiere legato al Superbonus 110% (repertorio) - Redazione Lavoratorio.it
Il Superbonus 110% resta in vigore anche nel 2026, ma con un perimetro fortemente limitato. La proroga riguarda esclusivamente gli immobili colpiti dagli eventi sismici del 2009 e del 2016 e si applica solo nei comuni per i quali è stato dichiarato lo stato di emergenza. L’agevolazione continua a coprire le spese per ricostruzione, efficientamento energetico e riduzione del rischio sismico, ma non è più accessibile su scala nazionale.
La conferma è arrivata con la Legge di Bilancio 2026, che ha ripreso quanto già previsto dal Decreto Omnibus, mantenendo il Superbonus come strumento straordinario a sostegno delle aree terremotate.
IN QUALI AREE È VALIDO IL SUPERBONUS 110% NEL 2026
La proroga fino al 31 dicembre 2026 riguarda esclusivamente gli immobili situati nei territori colpiti dai sismi del 6 aprile 2009 e dal 24 agosto 2016, all’interno delle seguenti regioni:
La scelta è legata allo stato di avanzamento della ricostruzione: in molti comuni i lavori non sono ancora conclusi a causa di ritardi tecnici, burocratici o finanziari, rendendo necessario un ulteriore sostegno pubblico.
INTERVENTI AMMESSI ALL’AGEVOLAZIONE
Il Superbonus 110% non è utilizzabile per qualsiasi lavoro edilizio. Nel 2026 l’incentivo è riconosciuto solo per gli interventi direttamente collegati alla ricostruzione di edifici danneggiati o distrutti dal sisma. Resta valida la distinzione tra interventi trainanti, trainati, lavori antisismici e spese accessorie.
LAVORI TRAINANTI
Rientrano tra gli interventi principali quelli destinati a migliorare l’efficienza energetica dell’edificio. In particolare sono agevolabili:
LAVORI TRAINATI
Alcuni interventi secondari possono beneficiare del 110% solo se eseguiti insieme ai lavori trainanti. Tra questi rientrano:
RIDUZIONE DEL RISCHIO SISMICO
Ampio spazio è riservato agli interventi antisismici, con l’obiettivo di migliorare la sicurezza strutturale degli edifici. Sono agevolabili:
SPESE ACCESSORIE AMMESSE
Il Superbonus copre anche una serie di spese tecniche e amministrative, indispensabili per l’esecuzione degli interventi. Rientrano nell’agevolazione:
REQUISITI TEMPORALI DA RISPETTARE
Il rispetto delle scadenze è decisivo. Per accedere alla proroga del 2026 non è sufficiente che l’immobile si trovi in un’area terremotata.
La domanda o l’istanza per il Superbonus deve essere stata presentata nel corso del 2024. Chi non ha avviato le pratiche entro quell’anno rischia di perdere il diritto alla detrazione al 110%, anche se i lavori vengono eseguiti nelle zone ammesse.
Le spese devono inoltre essere coerenti con i progetti approvati e sostenute entro il 31 dicembre 2026.
CESSIONE DEL CREDITO E SCONTO IN FATTURA
Un elemento centrale della proroga riguarda le modalità di fruizione dell’agevolazione. Solo per gli immobili situati nelle aree terremotate restano attive:
Si tratta di un’eccezione rilevante, dal momento che per gli altri bonus edilizi queste opzioni sono state eliminate. In alternativa, resta possibile ripartire la detrazione in dieci anni nella dichiarazione dei redditi.
COSA SUCCEDE FUORI DALLE AREE TERREMOTATE
Per gli interventi realizzati al di fuori dei territori colpiti dal sisma, il Superbonus segue regole molto più restrittive. Nel 2025 l’aliquota è scesa al 65% ed è riservata esclusivamente agli interventi avviati prima del 15 ottobre 2024.
Per il 2026, invece, non è prevista alcuna proroga del Superbonus al di fuori delle aree terremotate.
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