di Redazione Lavoratorio.it - Pubblicato il 27/03/2025
Un uomo mentre legge annunci di lavoro in un internet café - Tim Gouw / Pexels
Con la sentenza n. 7846/2025, la Corte di Cassazione ha confermato il proprio orientamento sui requisiti per l’APE Sociale destinata ai disoccupati, chiarendo un aspetto fondamentale:
L’APE Sociale è una misura di accompagnamento alla pensione destinata a chi ha almeno 63 anni e cinque mesi di età, con 30 o 36 anni di contributi, e rientra in una delle quattro categorie di aventi diritto. Tra queste ci sono i disoccupati involontari, ovvero coloro che hanno perso il lavoro per:
✔️ Licenziamento
✔️ Scadenza del contratto a termine (con specifici requisiti)
✔️ Dimissioni per giusta causa
La legge prevede inoltre che questi lavoratori debbano aver terminato la prestazione di disoccupazione spettante, prima di poter accedere all’APE Sociale.
La Cassazione aveva già espresso il proprio orientamento lo scorso anno con la sentenza n. 24950/2024, in cui affermava che il completamento della NASpI non è un requisito obbligatorio per accedere all’APE Sociale. Tuttavia, la nuova sentenza 7846/2025 precisa che:
🔹 Chi non ha diritto alla NASpI può accedere direttamente all’APE Sociale.
🔹 Chi ha diritto alla NASpI non può rinunciarvi per passare direttamente all’APE. Deve prima usufruire interamente del sussidio di disoccupazione.
Nonostante l’orientamento della Cassazione, l’INPS non ha ancora recepito questa interpretazione. L’istituto previdenziale continua a richiedere che la NASpI sia fruita integralmente prima di concedere l’APE Sociale.
🚨 Chi ha diritto all’APE Sociale deve quindi verificare con attenzione l’interpretazione attualmente applicata dall’INPS prima di presentare domanda.
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