di Redazione Lavoratorio.it - Pubblicato il 27/11/2025

Un gruppo di lavoratori in somministrazione (repertorio) - Drazen Zigic
La sentenza n. 7853 del 7 ottobre 2025 del Consiglio di Stato offre un chiarimento definitivo sul diritto dei lavoratori somministrati assunti a tempo indeterminato: l’indennità di disponibilità deve essere corrisposta in ogni caso, anche quando il dipendente è in attesa di una missione da parte dell’agenzia per il lavoro. Si tratta di un obbligo che deriva direttamente dalla legge e che non può essere limitato da regolamenti interni o previsioni aziendali.
IL PRINCIPIO AFFERMATO DAL CONSIGLIO DI STATO
I giudici sottolineano che l’indennità spetta per l’intero periodo di inattività, senza possibilità di fissare un termine massimo di erogazione. Il CCNL può stabilire solo la misura economica dell’indennità, ma non può incidere sul diritto alla sua corresponsione, che resta pieno e incondizionato.
UNA COMPONENTE RETRIBUTIVA A TUTTI GLI EFFETTI
La pronuncia ribadisce inoltre che l’indennità di disponibilità ha natura retributiva, rientrando quindi nella parte economica del contratto collettivo applicato al lavoratore. È, a tutti gli effetti, una voce strutturale della retribuzione dei somministrati assunti stabilmente.
La decisione consolida così una tutela essenziale, garantendo ai lavoratori in somministrazione continuità economica anche nei periodi privi di incarichi.
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