di Redazione Lavoratorio.it - Pubblicato il 19/11/2025

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La tredicesima mensilità è la gratifica di fine anno riconosciuta a dipendenti e pensionati. Nel 2025 verrà corrisposta entro dicembre, insieme allo stipendio o alla pensione. L’importo corrisponde a un dodicesimo della retribuzione annua lorda, calcolato sui mesi effettivamente lavorati o accreditati. Per il 2025 non sono previste novità specifiche o bonus aggiuntivi.
A CHI SPETTA E COME VARIA L’IMPORTO
La tredicesima è riconosciuta a tutti i lavoratori subordinati, sia a tempo pieno che parziale, ai lavoratori domestici (colf e badanti) e ai pensionati INPS. Non è invece prevista per collaboratori e parasubordinati. L’importo risulta generalmente inferiore allo stipendio netto mensile, poiché non applica detrazioni e subisce tassazione piena.
COME SI CALCOLA LA TREDICESIMA
La base di calcolo è la retribuzione lorda mensile, moltiplicata per i mesi lavorati nell’anno. La formula è:
(retribuzione lorda mensile × mesi lavorati) / 12 − ritenute fiscali e contributive
Concorrono alla maturazione: indennità, scatti di anzianità, ferie, malattia, maternità, infortuni, Cassa integrazione, riposi per allattamento, permessi retribuiti, festività e permessi della Legge 104.
Non maturano tredicesima: straordinari, ferie non godute, aspettativa non retribuita, congedo parentale facoltativo, scioperi, assenze non retribuite e mesi con meno di 15 giorni lavorati.
TREDICESIMA E PENSIONI: BONUS E QUATTORDICESIMA
I pensionati ricevono la tredicesima con il cedolino di dicembre. Per chi percepisce trattamenti minimi, con requisiti di reddito, è previsto un bonus da 154,94 euro. Chi compie 64 anni tra il 1° luglio e il 31 dicembre 2025, e rientra nei limiti reddituali richiesti, riceverà anche la quattordicesima a dicembre.
CALENDARIO DEI PAGAMENTI 2025
La tredicesima matura ogni mese ma viene pagata in un’unica soluzione a dicembre. Le tempistiche sono:
TREDICESIMA NON PAGATA: COSA FARE
Se la tredicesima non viene erogata, è necessario verificare prima se si rientra nei casi in cui la maturazione non è prevista: aspettativa non retribuita, congedo parentale facoltativo, malattia del figlio, malattia oltre comporto, permessi non retribuiti, mesi con meno di 15 giorni lavorati.In caso di inadempienza del datore di lavoro, si può procedere con un sollecito formale, rivolgendosi a sindacati o associazioni di categoria.
Il diritto alla tredicesima si prescrive in tre anni. A livello normativo, il mancato rispetto delle scadenze del CCNL può far perdere al datore le agevolazioni contributive collegate alle assunzioni agevolate.
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