mercoledì 08 ottobre 2025

Un nuovo strumento per reimpiegare i disoccupati di lungo corso

Pubblicato il 28 aprile 2015

Tra le diverse novità introdotte dal Jobs Act, la riforma del lavoro realizzata alla fine del 2014 dal Governo Renzi, una importante riguarda i disoccupati di lunga durata, cioè coloro che hanno perso il lavoro o cessato un'attività di lavoro autonomo da oltre 12 mesi. Molto spesso si tratta di ex lavoratori in età matura, che scontano una grandissima difficoltà a ricollocarsi, come spiegato in questa lettera aperta pubblicata su Lavoratorio.it

Per questa categoria di disoccupati, definita puntualmente alla lettera c) dell’articolo 1, comma 2 del D.lgs. 181/2000, il Jobs Act ha introdotto il contratto di ricollocazione, strumento simile alle doti regionali già presenti in passato e che sarà finanziato dalle regioni stesse. Il contratto di ricollocazione prevede che il disoccupato di lungo corso riceva dai servizi per il lavoro pubblici o dai soggetti privati accreditati un servizio di assistenza intensiva nella ricerca del lavoro, a condizione che la persona interessata si presti a far definire il suo profilo di occupabilità.

Dopo la definizione del profilo di occupabilità al disoccupato verrà infatti riconosciuta una somma che viene definita dote individuale di ricollocazione che sarà spendibile presso i soggetti accreditati – centri per l'impiego o agenzie per il lavoro - per ottenere un'assistenza personalizzata nella ricerca di una nuova occupazione “secondo le migliori tecniche del settore”, afferma testualmente il Decreto Legislativo 22 del 4 marzo 2015, che ha reso definitivamente operativo il contratto di ricollocazione.

Non solo diritti, ma anche doveri: il disoccupato che entrerà nel meccanismo della dote ricollocazione dovrà infatti rendersi parte attiva rispetto alle iniziative proposte, partecipando attivamente sia alla ricerca delle nuove opportunità sia alle eventuali iniziative di riqualificazione professionale, pena il decadimento del diritto alla dote. L’importo della dote di ricollocazione è proporzionale al profilo personale di occupabilità e - aspetto importantissimo - il soggetto accreditato avrà diritto ad incassarla soltanto a risultato occupazionale ottenuto, cioè soltanto se la persona inserita nel percorso troverà effettivamente lavoro.

Per ulteriori informazioni si rimanda al testo ufficiale del Decreto Legislativo 22 del 4 marzo 2015.

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